Unioni civili - Comune di Sant'Agata sul Santerno

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Unioni civili

Descrizione

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 216 intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze  ”, ha istituito l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

 

Chi può costituire l'unione civile

Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovino nelle condizioni ostative previste dalla legge:

  • non essere sposati o parti di altra unione civile (art. 1 c. 4 lett a L. 76/2016)
  • non essere interdetti per infermità di mente (art 1 c. 4 lett b L.76/2016)
  • non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, affinità, adozione o affiliazione (art 1 c. 4 lett c L.76/2016)
  • nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte (art 1 c. 4 lett d L.76/2016).

 

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti: all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori: il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

In caso di morte del prestatore di lavoro devono essere corrisposte al partner superstite le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile.

Scioglimento dell’unione civile: l’unione civile si scioglie per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti. All’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. E’ altresì applicabile la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al Sindaco quale ufficiale di stato civile.

 

Come si costituisce l'unione civile

Al fine di costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso presentano congiuntamente richiesta all'ufficiale di stato civile del Comune di loro scelta.

La procedura si articola in due fasi:

  • prima fase: richiesta di unione civile formalizzata con processo verbale;
  • seconda fase: costituzione dell’unione iscritta in un atto di stato civile.

Il processo verbale: nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza;
  • insussistenza di cause ostative alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge.
  • Il cittadino straniero che vuole costituire un’unione civile in Italia deve presentare anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che in base alla normativa di quel paese non vi sono impedimenti all'unione civile. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Nel giorno indicato nel processo verbale le parti renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni (in mancanza di diversa convenzione patrimoniale il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni).

 

 

DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  
Piazza Garibaldi n. 5
Responsabile Ufficio: Alessandra Ceroni
Tel. 0545 919915  Fax. 0545 38134
e-mail:  anagrafe@comune.santagatasulsanterno.ra.it

 

 

 

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