Iscrizione anagrafica cittadini Comunitari - Comune di Sant'Agata sul Santerno

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Iscrizione anagrafica cittadini Comunitari

 

 

 

I cittadini dei paesi dell'Unione Europea hanno diritto d'ingresso in Italia dove possono soggiornare senza alcuna formalità per un periodo non superiore a tre mesi  . E' sufficiente che abbiano un documento d'identità valido per l'espatrio.

 

DESCRIZIONE

 

 

 

Il cittadino comunitario che intende risiedere in modo stabile sul territorio del Comune di S. Agata sul Santerno, per un periodo superiore a tre mesi,  non deve più chiedere la carta di soggiorno, ma è tenuto a richiedere all'Ufficiale d'Anagrafe l'iscrizione anagrafica per sé e per i propri familiari conviventi.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica sono parificati ai cittadini dell'Unione europea i cittadini di:
Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Andorra, Città del Vaticano.

ITER PROCEDURALE  
La dichiarazione deve essere resa personalmente dall'interessato, presentando il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio e indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi già vi abita.
Il richiedente dovrà compilare a sportello una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà contenente gli elementi necessari per poter effettuare le necessarie verifiche sulla dimora abituale dichiarata.
Qualora le dichiarazioni non siano sottoscritte in presenza dell'addetto al ritiro della pratica, dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica. L'Ufficiale di Anagrafe potrà disporre accertamenti tramite il personale della Polizia municipale del Comune per verificare la reale presenza stabile dei richiedenti all'indirizzo dichiarato. In particolare si provvederà all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese circa la legittimità del titolo di possesso dell'immobile ai fini della verifica del requisito della dimora abituale. In questi casi, la registrazione in anagrafe avverrà solo dopo l'esito positivo di tali accertamenti.

NOTIZIE UTILI  
 Dal 1° ottobre 1995, l'aggiornamento dell'indirizzo sulle patenti di guida e dal 1° marzo 1997 l'aggiornamento sul libretto di circolazione dei veicoli a seguito di trasferimento della residenza o di cambiamento di abitazione, ha luogo direttamente d'ufficio a cura della Pubblica Amministrazione che rilascia una ricevuta provvisoria da conservare con la patente di guida e con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento definitivo.
Entro 180 giorni dalla dichiarazione resa all'Ufficiale d'Anagrafe, il cittadino riceverà alla propria residenza un tagliando che sostituirà quello provvisorio e che dovrà essere apposto sui documenti da aggiornare.
Se entro 180 giorni l'interessato non riceve il tagliando, si potrà rivolgere al numero verde: 800-23 23 23.

MODULISTICA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà contenente gli elementi utili per verificare la dimora abituale;

Domanda per il rilascio attestato di regolarità di soggiorno  (per cittadini comunitari provenienti dall'estero oppure non in possesso dell'attestato di regolarità di soggiorno).

 

 

REQUISITI  
- Avere la dimora abituale nel comune di S. Agata sul Santerno.
- Essere lavoratore oppure avere la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per lo Stato italiano e un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Cittadini provenienti da altri comuni:

- Documento di identità;
- Attestato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di provenienza (non obbligatorio)

Cittadini provenienti dall'estero:

Passaporto o documento equipollente oppure carta di identità valida per l'espatrio
Inoltre a seconda della loro condizione, devono presentare anche:

Lavoratori subordinati,  uno dei seguenti documenti:
- ultima busta paga;

- ricevuta di versamento dei contributi INPS;
- comunicazione di assunzione al CIP - Centro per l'Impiego;
- ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro;
- comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro;
- contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL

 

Regime transitorio (fino al 31dicembre 2008) per neo comunitari (rumeni e bulgari):  
L'accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini della Romania e della Bulgaria è subordinato al rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, il lavoratore dovrà produrre anche tale documento. Non è necessario il nulla osta della Prefettura per il lavoro stagionale  e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale  e altamente qualificato.

 

Lavoratori autonomi,  uno dei seguenti documenti:
- certificato di iscrizione anagrafica alla Camera di Commercio;
- attestazione di attribuzione di partita IVA;
- iscrizione all'albo professionale (in caso di libere professioni)

 

 

 

Studenti:  
certificazione di iscrizione al corso presso un istituto riconosciuto e durata dello stesso;
polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno - o pari alla durata del corso se inferiore all'anno - che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;
documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario).
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale.
Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all'importo annuo dell'assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo annuo dell'assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Per l'anno 2008 l'importo dell'assegno sociale è di euro 5.142,67.

 

Religiosi:  
dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa in Italia;
dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia di assunzione delle spese sanitarie o, in alternativa, polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria.

 

Minori non accompagnati:  
provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile che dispone l'affidamento o la tutela del minore;
documento di identità del tutore o affidatario;
passaporto o documento equipollente del minore o, in alternativa, documentazione che attesti i dati anagrafici del minore (con traduzione ufficiale e se richiesto, legalizzata) la documentazione non è necessaria se il provvedimento dell'Autorità giudiziaria contiene tutti i dati anagrafici necessari per l'iscrizione.

 

Altri:  
polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es. modelli E106, E120, E 121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;
documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. i dati del conto corrente postale e/o bancario).
Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il paramentro dell'importo dell'assegno sociale.
Il solo dichiarante deve disporre di una somma pari all'importo annuo dell'assegno sociale; per ogni familiare va aggiunta la metà dell'importo annuo dell'assegno sociale; per il dichiarante con due o più figli a carico di età inferiore a 14 anni si calcola il doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Per l'anno 2008 l'importo dell'assegno sociale è di euro 5.142,67.

 

 

 

Familiari  (per familiari si intendono: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge):
documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata;
documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore ai 21 anni o di ascendenti; alla documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto legalizzata; la vivenza a carico può essere autocertificata;
attestato di richiesta di iscrizione del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno (se questo è residente in latro comune).
In caso il titolare del diritto di soggiorno non sia un lavoratore, il familiare dovrà presentare anche:
polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno che copra tutti i rischi oppure un latro titolo idoneo - es. modelli E106, E120, E121, E33, E109, E37;
disponibilità di risorse economiche sufficienti per il nucleo familiare.
Se la richiesta di iscrizione del familiare non è contestuale a quella del titolare, si dovrà presentare anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare.

I familiari non comunitari, se non sono in possesso di permesso di soggiorno, devono presentare:  
documento di identità (passaporto o documento equipollente se provenienti dall'estero);
visto di ingresso se provenienti da Paesi per i quali è richiesto ;
documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.); la documentazione dovrà essere tradotta e, se richiesto, legalizzata.
I familiari non comunitari  successivamente devono chiedere anche il permesso di soggiorno alla Questura, la pratica di iscrizione anagrafica verrà definita solo dopo la presentazione del permesso.

 

N.B.: tutta la documentazione deve essere prodotta in originale e in copia: la copia verrà trattenuta dall'ufficio, mentre l'originale verrà restituito all'interessato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE

 

 

La dichiarazione deve essere resa presso gli sportelli di front office dell'Ufficio Anagrafe del Comune.

COSTI

Marca da bollo da euro 14,62 [per cittadini comunitari provenienti dall'estero oppure non in possesso dell'attestato di regolarità di soggiorno.]

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Massimo 90 giorni 

DOVE RIVOLGERSI  
Comune di S. Agata sul Santerno  Servizi Demografici
Piazza Garibaldi n. 5

COME CONTATTARCI  
Numero di telefono: 0545 919917
Numero di fax: 0545 38134

  anagrafe@comune.santagatasulsanterno.ra.it

 

 

 

Come fare per

 
 

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