Divorzio e separazione - Comune di Sant'Agata sul Santerno

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Divorzio e separazione

DESCRIZIONE  
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente  negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

MODALITA'  
I coniugi che consensualmente intendono separarsi  , divorziare  o modificare  le precedenti condizioni  di separazione o divorzio possono:

  • avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza  di almeno un legale per parte;
  • rivolgersi all’ufficiale dello stato civile  ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.

  • Separazioni e divorzi davanti all’avvocato (Art. 6 della Legge n.162/2014)  

Per le soluzioni consensuali  i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

La richiesta di divorzio può essere proposta quando vi siano stati tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970.

La procedura prevede:

 - in assenza di figli;
 - in assenza di figli minori;
 - in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
 che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

 - in presenza di figli minori;
 - di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
 - di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica  (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Entrambi  gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L’accordo da inoltrare al Comune di S. Agata sul Santerno potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec  al seguente indirizzo: demografico.santagata@cert.unione.labassaromagna.it

 

  • Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile (Art. 12 della Legge n.162/2014)  

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014  ,  la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • Residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi anche se nato al di fuori del matrimonio  ).

Inoltre l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale  (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).  
Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.

Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi.

TEMPI DELL'ACCORDO E DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • prenotazione di appuntamento all'ufficio Stato Civile  previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati,  della dichiarazione sostitutiva di certificazione  sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi ( vedi allegati);
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede  dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 effettuato a favore della Tesoreria del Comune di S. Agata sul Santerno presso qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Ravenna;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

COSTO  
Versamento di Euro 16,00 intestato alla Tesoreria del Comune di S. Agata sul Santerno presso qualsiasi sportello della Cassa di Risparmio di Ravenna, oppure tramite bonifico bancario - Codice IBAN  IT 07 P 06270 13199 T20990000505    (Causale:  Diritti per Separazione/Divorzio).

DOVE RIVOLGERSI  
Comune di S. Agata sul Santerno
Ufficio di Stato Civile
Piazza Garibaldi n. 5

COME CONTATTARCI  
Numero di telefono: 0545/919915 - 919916 - 919917
Numero di fax: 0545 38134
anagrafe@comune.santagatasulsanterno.ra.it

Riferimenti normativi:

  • Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970).
  • Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84).

TIPO PROCEDIMENTO  
semplice

 

Come fare per

 
 

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