Licenza di caccia
DESCRIZIONE
A partire da aprile, ciascun cacciatore residente in Emilia-Romagna può ritirare presso il proprio Comune di residenza il tesserino regionale per l’esercizio venatorio relativo alla stagione entrante.
Tale tesserino verrà rilasciato alle condizioni di seguito indicate:
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Per ottenere il tesserino venatorio è necessario:
1 - Presentare i documenti o una dichiarazione dell'interassato (ai sensi del D.P.R. 445/2000) dalla quale risulti:
a) il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
b) il versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della legge 157/92;
c) il versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92;
d) la comunicazione alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art.34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata a), b) o c).
Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:
- di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione ..../....
- (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
- gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria entrante;
- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA
Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:
- di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
2 - Avere riconsegnato, entro il 31 MARZO, l'ultimo tesserino utilizzato
, a norma dell’art. 39, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94 e successive modifiche
N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria entrante a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri.
La denuncia deve comunque essere prodotta entro il 31 marzo
.
3 - Firma del cacciatore sul tabulato ELENCO DEI CACCIATORI in dotazione al Comune a prova dell´avvenuto ritiro del tesserino.
MODALITA’ DI RICHIESTA
L'interessato può presentarsi direttamente all’Ufficio Urp del Comune di S. Agata sul Santerno o rivolgersi ad una Associazione Venatoria
COSTO
Versamento della tassa di concessione governativa.
Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio.
TEMPI
Rilascio immediato
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977 n.616 (art.99 caccia)
Legge regionale 12/02/1944 n.8
DOVE RIVOLGERSI
URP - Ufficio Relazioni col Pubblico
Piazza Garibaldi n. 5
S. Agata sul Santerno (RA)
Tel. 0545 919907 - Fax 0545 45229
Email: urp@comune.santagatasulsanterno.ra.it
Orario di apertura al pubblico: (orario unico annuale)
Lunedì 8.00 – 13.00
Martedì 10.00 – 13.00
Mercoledì 10.00 – 13.00
Giovedì 10.00 – 13.00
Venerdì 8.00 – 13.00